Grandi aziende di installazione entrano nel condominio per realizzare impianti in fibra

25/8/2017 11:27:44
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Grandi aziende di installazione entrano nel condominio per realizzare impianti in fibra
Operatori di rete in fibra ottica hanno iniziato a cablare i condomini d’Italia. Un esempio è costituito da dall’azienda FlashFiber , nata come costola di Telecom/Tim e Fastweb, con lo scopo di realizzare impianti in fibra nei condomini/edifici al fine di collegare i propri abbonati alla propria rete (dal ROE alla terminazione di rete). Legittimo ma attenzione.

Tutto è legittimato dal Decreto Legge n°33 del 15 febbraio 2016, ma sicuramente diventa momento di confusione per l’utente, poiché questa soluzione non risponde al concetto di impianto multiservizio previsto con la legge 164/2014.
Del resto lo avevamo previsto dopo la pubblicazione in Gazzetta del DL 33 del 15/2/2016 (vedi www.ecletticalab.com news del 12/5/2016).
Tale DL 33 all’art.8 comma 4 e 5, nel caso che l’edificio non si sia dotato di “impianto multiservizio” (come previsto dalla legge 164/2014), recita:
“… 4. In assenza di una infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
5 . Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale di cui all’articolo 9.” (leggi AGCOM)
Quindi tali operatori possono realizzare a loro spese il collegamento, per la propria fibra, dal ROE alla presa ottica di utente “punto terminale della rete” con il solo vincolo di aver ottenuto “l’accordo dell’abbonato”.
Sembra quindi che sia responsabilità dell’abbonato portare a conoscenza l’amministratore e quindi il condominio della propria necessità.
Giocando su questo, queste società che si occupano di cablatura verticale dell’immobile, in questi mesi stano inviando agli amministratori di condominio quella che il DL 33 chiama “richiesta formale di accesso”. Testualmente dalla lettera:
“Con la presente ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 33 2016 si richiede l’accesso alle infrastrutture esistenti, interne al vostro condominio/unità Immobiliare.
Al fine di verificare la fruibilità e valutare le modalità migliori con cui realizzare l’intervento, Vi richiediamo se tali infrastrutture siano state realizzate ai sensi dell’articolo 135 bis del dpr 6 giugno2001 n°380
Si rammenta che in base alla sopracitata normativa si attende un vostro riscontro entro due mesi dalla data di ricevimento della presente lettera”
Ora questa procedura risulta quantomeno sospetta.
E’ indirizzata direttamente all’amministrazione del condomino, la quale, casomai, dovrebbe essere informata direttamente dall’abbonato (ma può essere un servizio che l’operatore fa all’abbonato!) ma non riferendosi a qualche abbonato in particolare ed essendo indirizzata a tutto il condominio le ipotesi sono due. Tutti gli abitanti del condominio sono abbonati allo stesso operatore (e va bene) o invece (meno bene) che comunque l’impianto lo si fa per tutte le unità immobiliari così anche chi utilizza operatori diversi potrà diventare mio abbonato?
Se così fosse (dubitare è peccato, ma spesso ci si azzecca) viene meno quella condizione in più punti sbandierata nello stesso DL 33 di utilizzo di un impianto “a condizioni eque e non discriminatorie” anche per altri operatori di rete (nell’impianto multiservizio, legge 164/2014, è previsto dalla norma tecnica l’obbligo di prevedere collegamenti funzionanti per almeno due operatori diversi con predisposizione anche per altri operatori che potrebbero aggiungersi).
Poi rimane il concetto di proprietà dell’impianto che pur non accendendo nessun diritto di servitù e quindi non pregiudicando il diritto di proprietà dell’immobile, rimane a disposizione del solo cablatore.
Considerazioni finali:
- Proprietari e Amministratori degli immobili: come estendere il diritto del primo cablatore anche a cablatori concorrenti 1, 2, 3 … (equità e non discriminazione)? Chi vuole entra nel condominio per i suoi collegamenti, con le proprie fibre? Quanti impianti di proprietà altrui devono essere alloggiati nel codominio?
- Tecnici progettisti e installatori: come evitare di essere estromessi dal proprio mercato?
- Associazioni di categoria di amministratori e proprietari, di artigiani, ordini dei progettisti, associazioni consumatori: ci auguriamo che possano analizzare il problema ed esercitare il loro ruolo.
Inoltre, in tutto questo, si perde il concetto di impianto multiservizio (..”infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio” - Legge 164), e quindi il condominio dovrà comunque dotarsi di un altro impianto/i per distribuire i propri servizi locali (TV, Videocitofonia, Videosorveglianza, …)
Per questo è importante realizzare una unica struttura multiservizio di proprietà del condominio già prevista dalla legge 164/2014 aperta a tutti gli operatori e a tutti i servizi sia locali che da remoto, sia da rete ottica che da collegamenti radio (antenne).
Il problema non investe gli edifici di nuova coatruzione licenziati dopo il 1 luglio 2015 neppure agli edifici soggetti a ristrutturazioni con licenza edilizia rilasciata sempre dopo il 1 luglio 2015, ma per i milioni di immobili esistenti.
Infine crediamo ci sia materia di riflessione per AGCOM che come sempre riuscirà a guidare il mercato nella giusta direzione soprattutto per il cittadino utente, ma anche agevolare in tutti i modi possibili l’operatore di rete ultra larga banda a raggiungere lo stesso cittadino preservandone la libertà di scelta.
Seguiremo, come facciamo da anni, l’evolversi degli eventi.
Fai conoscere il tuo parere, scrivi a info@ecletticalab.com